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Serie B, in sei squalificati per una giornata. Empoli, stop e ammenda per Accardi

TORINO – Il Giudice Sportivo ha comunicato le sue decisioni, una volta terminata la tredicesima giornata di Serie B: sei calciatori sono stati squalificati per un turno. Il primo di essi è Marco Migliorini della Salernitana, che paga la “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara”. Gli altri cinque non sono stati espulsi ma hanno raggiunto il limite massimo di ammonizioni. Ecco l’elenco: ALOI Salvatore (Trapani): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). CASTAGNETTI Michele (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). IDDA Riccardo (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). IORI Manuel (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). NINKOVIC Nikola (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)”.

Accardi, stop e ammenda

Unico fermato tra i dirigenti il ds dell’Empoli Pietro Accardi, squalificato per due giornate e multato di 3.000 euro “per avere, al 49° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato platealmente una decisione arbitrale, rivolgendo agli Ufficiali di gara un’espressione irriguardosa; alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava la protesta con un atteggiamento irriguardoso; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.

Krajnc scagionato

“Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, n. 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 13.12 del 25 novembre 2019) in merito alla condotta del calciatore Luka Krajnc (Soc. Frosinone) consistente nell’aver pronunciato espressione blasfema al 47° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che le immagini televisive non consentono di raggiungere un sufficiente grado di certezza in ordine all’espressione di una frase avente contenuto blasfemo da parte del calciatore Krajnc; P.Q.M. delibera di non sanzionare il calciatore calciatore Luka Krajnc (Soc. Frosinone) in ordine alla segnalazione del Procuratore federale”.


Fonte: http://www.tuttosport.com/rss/calcio/serie-b


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