Bolognese, esperto anche di diritto sportivo, collaboratore dell’Ufficio indagini e della Procura federale nel biennio 2006-2008: l’avvocato Giorgio Spallone, tifosissimo dell’Inter, solleva più di una obiezione, dopo aver analizzato le motivazioni della Corte Federale d’Appello, sulla sentenza di revocazione e ritiene che la Juventus abbia più di una freccia per il ricorso davanti al Collegio di Garanzia «che si riunirà al 99% a Sezioni Unite perché la vicenda rientra fra le controversie aventi profili di particolare rilevanza e di principio. Sarà una decisione che farà scuola».
Che cosa contesta della sentenza della Corte Federale d’Appello?
«In sede di revocazione non è ammissibile la modifica del capo di incolpazione con, come nel caso, la triplicazione delle responsabilità delle società, aggiungendo a quella propria anche quella diretta ed oggettiva per il comportamento dei dirigenti. Non è un giudizio nuovo ma il prosieguo di un iter che aveva già visto due sentenze, del Tribunale Federale Nazionale e della Corte Federale d’Appello, conformi di rigetto del capo di incolpazione mosso nell’originario atto di deferimento del Procuratore Federale, cioè la violazione dell’articolo 31 primo comma. Norma che ha per oggetto illecito in materia gestionale ed economica e che per le società prevede come unica sanzione l’ammenda con diffida, non penalità in punti. Coerentemente il Procuratore Federale in sede di dibattimento avanti il Tribunale Federale e la Corte d’Appello aveva richiesto la sanzione pecuniaria dell’ammenda, di 800 mila euro per la Juventus e, a scalare, per le altre società. Richieste poi rigettate in entrambi i gradi di giudizio. In sede di revocazione appaiono evidenti due profili di illegittimità che hanno reciso il “cordone ombelicale” con l’oggetto del deferimento iniziale. Il nuovo capo di incolpazione non ha più riguardato la valutazione economica e la legittimità di una o tutte le singole operazioni cd “plusvalenze”, ma l’asserito “fatto nuovo” che consisterebbe in un “sistema” finalizzato ad intervenire in maniera simulatoria sui bilanci della società, con inammissibile – in questa sede, perché del tutto nuovo ed estraneo all’iter precedente – addebito alla società della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 4 Cgs Figc da parte dei propri dirigenti. Ciò pur in presenza di una norma specifica, l’art. 31 primo comma, che punisce le società per responsabilità propria, con sanzione pecuniaria».