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Agnelli e Arrivabene, prima spallata: come si può arrivare alla rivoluzione della giustizia sportiva


Corte di Giustizia Europea, ricorso di Agnelli e Arrivabene, giustizia sportiva sotto scacco: cosa è successo ieri? Ieri l’avvocato generale della Corte di Giustizia Europea, Dean Spielmann, ha pubblicato le sue conclusioni su richiesta di parere da parte del Tar del Lazio che si occupava dei ricorsi di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene a proposito del caso plusvalenze, per il quale hanno subito entrambi lunghe squalifiche. 
Nello specifico a cosa risponde l’avvocato generale? A tre quesiti posti dal giudice del Tar laziale che ruotano intorno alla compatibilità del sistema della giustizia sportiva italiana e, in particolare, del sistema delle sanzioni con il diritto dell’Unione, segnatamente alla luce del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. 
In parole povere? Per esempio, uno dei più importanti problemi posti da Agnelli e Arrivabene, di fronte al Tar e che il Tar stesso ha posto alla Corte Europea, è l’impossibilità di fare appello contro una sentenza sportiva presso la giustizia ordinaria, che non può né sospenderla, né annullarla. Anche quando la sanzione tocca o limita i diritti fondamentali dell’uomo (per esempio quello al lavoro).

Vittoria di Agnelli?

E chi ha vinto?
Per il momento nessuno, perché non si tratta della sentenza della Corte di Giustizia Europea, ma solo del parere dell’avvocato generale che riassume in modo sintetico la vicenda per la corte, esprimendo dei suoi giudizi. Non è vincolante per i giudici (che possono anche non tenerne conto), ma la percentuale in cui un parere dell’avvocato generale è stato ribaltato è inferiore al 20%. Quindi è sempre un passaggio cruciale. 
In giro, però, si legge che è una vittoria di Agnelli. È vero?
Sostanzialmente sì, perché l’avvocato scrive che il diritto dell’Unione è contrario ad una normativa che non consente a giudici nazionali di annullare le sanzioni sportive illegittime. Tali giudici devono poter annullare queste sanzioni e, se del caso, accordare misure provvisorie per garantire l’efficacia della futura decisione giurisdizionale. Inoltre, precisa che il riconoscimento di un’autonomia dell’ordinamento sportivo non può privare i singoli della tutela giurisdizionale effettiva prevista dal diritto dell’Unione. C’è poi un passaggio in cui vengono richiamati principi di trasparenza, oggettivi, non discriminatori e proporzionati per considerare la giustizia sportiva coerente con le leggi europee. E viene automatico pensare all’articolo 4 e alla sua sconfinata possibilità di essere interpretato e applicato a qualsiasi fattispecie. Nella ventina di pagine scritte, tuttavia, ci sono altri punti in cui è meno definitivo nel giudicare il sistema della giustizia sportiva. 

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Fonte: http://www.tuttosport.com/rss/calcio/serie-a

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