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“Milan, macché vendita mascherata. Elliott non ha più alcuna azione”

La causa di Blue Skye

Una notizia clamorosa ha scompaginato la tranquillità di Casa Milan: le perquisizioni della Guardia di Finanzia, accompagnate dagli avvisi di garanzia notificati agli indagati, tra i quali Giorgio Furlani, attuale amministratore delegato del club. L’ipotesi di reato contestata è soltanto una: quella prevista dall’art. 2638 c.c., ossia “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”. Nel dettaglio, viene affermato che l’attuale Ceo (amministratore delegato) del Milan (insieme al precedente, Gazidis) al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero e comunque occultavano con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa all’assetto proprietario della società, ovvero omettevano le comunicazioni dovute alla predetta autorità, consapevolmente ostacolandone le funzioni. L’indagine prende le mosse dal vecchio esposto di BlueSkye del 2022 che, tuttavia, fino ad oggi non ha trovato particolare gratifiche presso i Tribunali (Blue Skye perde la causa con Elliott anche in Italia: pagherà le spese legali)“.

Il ruolo Figc

Una prima contestazione, che appare evidente dal capo d’accusa, è collegata alla natura pubblicistica della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Infatti, la contestazione di cui all’art. 2638 c.c. può essere effettuata solo nei confronti delle autorità pubbliche di vigilanza. Peccato però che il Consiglio di Stato nel 2021 abbia affermato il contrario. Infatti, con la sentenza 15 luglio 2021, n. 5348, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato – cui la C.G.U.E. aveva rinviato la dibattuta questione della natura giuridica della Federazione Italiana Giuoco Calcio – ha affermato che la F.I.G.C. non è un organismo di diritto pubblico. Ma allora per quale motivo viene contestato quell’articolo? A parere dello scrivente gli inquirenti potrebbero forzare il ragionamento sulla base della decisione della Cassazione Penale n. 21864/2013, che però affermava la natura pubblicistica solo di alcuni aspetti/controlli della Federazione (ad esempio le indagini che vengono effettuate a mezzo Covisoc, organo interno alla FIGC, che controlla i bilanci dei club). Se, quindi, i magistrati ritenessero la FIGC un ente di diritto privato che nella specie avrebbe agito come soggetto giuridico non avente alcuna rilevanza pubblicistica, tutto ciò farebbe decadere le indagini di natura penale (non ci sarebbe alcun reato su cui indagare) e consentirebbe anche agli indagati di appellarsi al riesame per far annullare le perquisizioni e, quindi, le prove raccolte in quanto basate su un assunto errato: quella della natura pubblicistica della FIGC. Chiaramente se il decreto di perquisizione verrà annullato a stretto giro, in Procura Sportiva non arriverà nulla delle prove raccolte a Casa Milan.

La casella nel Delaware

Venendo poi al merito del problema, gli inquirenti contestano alcune “anomalie” circa la struttura societaria comunicata in FIGC e quella comunicata al board del Milan e risultante presso la SEC. In particolare, si ipotizza che al vertice delle strutture societarie che controllano il club rossonero non vi sia RedBird o Cardinale (come ripetuto sempre pubblicamente) ma una società americana, la RB FC Holdings GenPar LLC, avente sede presso il medesimo indirizzo dove si trovano King e Genio Investment LLC, le società riconducibili a Elliott che controllano il veicolo che ha erogato il prestito a Cardinale (cioè la Rossoneri Sport Investment) sotto forma di vendor loan. Inoltre, si ipotizza pure che una parte dei soldi pagata da RedBird sia giunta attraverso un veicolo, RB Fund IV FC AIV C.V., che “sembrerebbe non riconducibile a RedBird”. Infine, la pistola fumante: la presenza nel board del Milan di esponenti del fondo Elliott. Ebbene, dall’analisi effettuata dallo scrivente emerge invece una realtà completamente diversa e sufficientemente chiara.Innanzitutto la comunanza di caselle postali (tra RedBird ed Elliott) presso lo stesso edificio non appare una “prova” dato che al medesimo indirizzo sono registrate circa 300.000 imprese e tra le più importanti che si servono dei servizi di CT Corporation troviamo Coca Cola, Apple, Walmart, Google, American Airlines. Anche di questo ne ho già discusso quattro anni fa: Delaware: lo Stato dove la privacy è una caratteristica seria, legale e tutelata. L’analisi sulla catena di controllo di RedBird l’avevo già effettuata nel 2022, e dai documenti era chiaro come tutti i veicoli citati e menzionati fossero riferibili a RedBird: Si, Cardinale è effettivamente il proprietario del veicolo che ha acquistato l’AC Milan. n primis, RB FC Holdings GenPar LLC è società menzionata proprio nel form ADV presso la SEC (Link), dove vengono dichiarate in ultima istanza le appartenenze dei veicoli a Cardinale. Proseguendo nell’indagine, RB Fund IV FC AIV C.V. – ossia il veicolo di diritto olandese che secondo la procura avrebbe pagato buona parte dei soldi a Elliott e che “sembrerebbe non riconducibile a RedBird” – in realtà è un veicolo assolutamente riconducibile a RedBird. E per provarlo è stato sufficiente effettuare in data odierna un banale accesso alla Camera di Commercio olandese, dove risulta quanto segue: RB FC Holdings Fund IV AIV C.V. è posseduto da RedBird Capital Partners Fund IV GenPar LLC (registrato al solito indirizzo in Delaware dove sono presenti altre migliaia di imprese). Ebbene, come risulta proprio dal Form ADV depositato presso la SEC (Link) RedBird Capital Partners Fund IV GenPar LLC, fondo registrato presso la SEC al numero 805-5462648909, è un veicolo riconducibile a Gerald Cardinale e, quindi a RedBird. IL PROPRIETARIO È CARDINALE. Il Fund IV viene menzionato presso l’autorità borsistica americana ed è chiaramente riconducibile a Gerald Cardinale. Adesso l’ovvia considerazione: se ci fossero stati realmente dei “sotterfugi”, la SEC si sarebbe già mossa, idem le autorità olandesi. Ma tutto ciò non è avvenuto perché gli organi di vigilanza preposti ai controlli nei rispettivi paesi in cui hanno sede i veicoli utilizzati (Olanda e USA) non hanno rilevato alcun tipo di anomalia. Infine, passando al vaglio la presenza di membri di Elliott nel board del Milan, bisogna specificare che, fin dal closing, l’unico membro effettivo è ricollegabile alla persona di Gordon Singer dato che Furlani e Cocirio – prima di ricoprire i nuovi incarichi – si sono dimessi dalle cariche ricoperte presso Elliott. Come può apparire strana la presenza nel board di un rappresentante del creditore che ha prestato circa 550 milioni? Al contrario, la presenza di un solo componente (meno dei due pattuiti, e già questo è indicativo) certifica piuttosto l’ordinarietà con cui vengono effettuate operazioni come quella relativa al vendor loan: ossia soldi che il venditore presta al compratore. Per tale motivo, a ragion veduta, il creditore vuole verificare la gestione dell’asset a tutela del suo credito. Questo strumento finanziario non cela una vendita mascherata, ma una dilazione di pagamento, a tassi più bassi di un finanziamento, e con pegno sulle quote di capitale sociale. Il vantaggio del debitore è di godere di un più vantaggioso tasso di interesse; quello del creditore, invece, è anche doppio, dato che realizza una plusvalenza sulla vendita ed un lucro dall’interesse percepito su un prestito super garantito. Una operazione finanziaria non solo legittima, ma che viene spesso effettuata nelle M&A e garantita da pegno su quote sociali. Per acquistare le quote, i soldi ricavati dalla cessione delle quote devono essere destinati obbligatoriamente all’accollo liberatorio del prestito fino a concorrenza del valore del pegno delle quote a garanzia. Diversamente, il creditore accollatario non esprimerebbe consenso alla cessione delle quote a garanzia del suo credito. Nel documento presentato agli investitori, che viene menzionato dagli inquirenti e dai media, si parlava appunto di questo. Ossia che l’attuale proprietario del Milan al 99,93% (RedBird) sta proponendo a investitori l’ingresso con quote minoritarie, pari al 41,7% e corrispondenti all’80% del vendor loan (il prestito) che, quindi, verrebbe ridotto al 20% pari a circa 122 milioni.Insomma, ciò che si era già intuito dalle ripetute indiscrezioni circolate nei mesi scorsi. Elliott, che dal 31 agosto 2022 non possiede più alcuna azione del Milan, ridurrebbe il suo credito verso Cardinale che, grazie al socio di minoranza, diminuirebbe l’esposizione verso il fondo di Paul Singer. in che modo tutto ciò possa essere interpretato come una “vendita mascherata” e, quindi, potenzialmente come un illecito amministrativo rilevante per il Codice di Giustizia Sportiva… resta un mistero a cui dovranno rispondere i magistrati“.


Fonte: http://www.tuttosport.com/rss/calcio/serie-a

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