Eusebio Di Francesco non sederà sulla panchina dello Stadium. Il tecnico del Lecce è stato squalificato per due giornate dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea a seguito dell’episodio che lo ha visto contestare animatamente la direzione arbitrale della gara interna con il Como, vinta dagli ospiti per 3-0: bersagli della contestazione, l’arbitro Matteo Marchetti e il IV ufficiale Luca Massimi. Nel comunicato della Lega, si legge come Di Francesco abbia “al 23° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara epiteti gravemente insultanti, per avere, inoltre, all’atto del provvedimento di espulsione continuato la protesta; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale”. Il tecnico, che nel post partita ha contestato l’espulsione dichiarando “Vedo allenatori buttare giacche e altro” (parole che evocano inevitabilmente i precedenti di Massimiliano Allegri), dovrà pertanto accomodarsi in tribuna e lasciare al proprio vice la panchina di Torino, dove i salentini affronteranno la Juventus di Luciano Spalletti all’appuntamento di sabato 3 gennaio. Fra gli altri provvedimenti, anche un turno di stop per il già diffidato Diego Carlos del Como.
Giudice sportivo: le ammende alle società
Questi invece i provvedimenti nei riguardi dei club ritenuti responsabili della violazione del regolamento:
- Milan – Ammenda di € 10.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l’inizio della gara; recidiva reiterata.
- Lecce – Ammenda di € 8.000,00 per avere propri sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi, due fumogeni e tre bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.
- Lazio – Ammenda di € 7.000,00 per avere propri sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un petardo, due fumogeni e una bottiglietta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.
- Fiorentina – Ammenda di € 5.000,00 per avere propri sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi, uno sul terreno di giuoco e uno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.
- Bologna – Ammenda di € 2.000,00 per avere propri sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.
- Atalanta – Ammenda di € 1.500,00 per avere propri sostenitori, al 34° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.
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