Sentenza Coni-Juve, il dispositivo completo del Collegio di Garanzia
Juve, il dispositivo del Collegio di garanzia dello Sport
“Nei giudizi iscritti: – al R.G. ricorsi n. 13/2023, presentato, in data 28 febbraio 2023, dalla società F.C. Juventus S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022-2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nell’ambito del procedimento Prot. 15097/233pf21-22/GC/GR/blp e n. 0077/CFA/2022-2023, nei confronti del sig. Fabio Paratici e altri, all’esito del procedimento di revocazione ex art. 63 CGS FIGC, che ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione e, pertanto, ha revocato la propria pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27 maggio 2022 e, per l’effetto, nel respingere i reclami incidentali, ha accolto parzialmente il reclamo della Procura Federale FIGC avverso la decisione n. 0128/TFN/2021-2022 – Sezione Disciplinare – del 22 aprile 2022 ed ha irrogato, in parte qua, nei confronti della ricorrente, F.C. Juventus S.p.A., la sanzione della penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva;
– al R.G. ricorsi n. 14/2023, presentato, in data 28 febbraio 2023, dal dott. Andrea Agnelli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022-2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nell’ambito del procedimento Prot. 15097/233pf21-22/GC/GR/blp e n. 0077/CFA/2022-2023, nei confronti del sig. Fabio Paratici e altri, all’esito del procedimento di revocazione ex art. 63 CGS FIGC, che ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione e, pertanto, ha revocato la propria pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27 maggio 2022 e, per l’effetto, nel respingere i reclami incidentali, ha accolto parzialmente il reclamo della Procura Federale FIGC avverso la decisione n. 0128/TFN/2021-2022 – Sezione Disciplinare – del 22 aprile 2022 ed ha irrogato, in parte qua, nei confronti del ricorrente, dott. Andrea Agnelli, la sanzione della inibizione temporanea di 24 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
– al R.G. ricorsi n. 15/2023, presentato, in data 28 febbraio 2023, dal sig. Fabio Paratici contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022-2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nell’ambito del procedimento Prot. 15097/233pf21-22/GC/GR/blp e n. 0077/CFA/2022-2023, nei confronti del suddetto ricorrente e altri, all’esito del procedimento di revocazione ex art. 63 CGS FIGC, che ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione e, pertanto, ha revocato la propria pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27 maggio 2022 e, per l’effetto, nel respingere i reclami incidentali, ha accolto parzialmente il reclamo della Procura Federale FIGC avverso la decisione n. 0128/TFN/2021-2022 – Sezione Disciplinare – del 22 aprile 2022 ed ha irrogato, in parte qua, nei confronti del ricorrente, sig. Fabio Paratici, la sanzione della inibizione temporanea di 30 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
Juve, il dispositivo su Cherubini e Paratici
– al R.G. ricorsi n. 16/2023, presentato, in data 28 febbraio 2023, dal sig. Federico Cherubini contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022-2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nell’ambito del procedimento Prot. 15097/233pf21-22/GC/GR/blp e n. 0077/CFA/2022-2023, nei confronti del sig. Fabio Paratici e altri, all’esito del procedimento di revocazione ex art. 63 CGS FIGC, che ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione e, pertanto, ha revocato la propria pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27 maggio 2022 e, per l’effetto, nel respingere i reclami incidentali, ha accolto parzialmente il reclamo della Procura Federale FIGC avverso la decisione n. 0128/TFN/2021-2022 – Sezione Disciplinare – del 22 aprile 2022 ed ha irrogato, in parte qua, nei confronti del ricorrente, sig. Federico Cherubini, la sanzione della inibizione temporanea di 16 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
– al R.G. ricorsi n. 17/2023, presentato, in data 28 febbraio 2023, dal dott. Enrico Vellano contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022-2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nell’ambito del procedimento Prot. 15097/233pf21-22/GC/GR/blp e n. 0077/CFA/2022-2023, nei confronti del sig. Fabio Paratici e altri, all’esito del procedimento di revocazione ex art. 63 CGS FIGC, che ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione e, pertanto, ha revocato la propria pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27 maggio 2022 e, per l’effetto, nel respingere i reclami incidentali, ha accolto parzialmente il reclamo della Procura Federale FIGC avverso la decisione n. 0128/TFN/2021-2022 – Sezione Disciplinare – del 22 aprile 2022 ed ha irrogato, in parte qua, nei confronti del ricorrente, sig. Enrico Vellano, la sanzione della inibizione temporanea di 8 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
– al R.G. ricorsi n. 18/2023, presentato congiuntamente, in data 28 febbraio 2023, dai sigg. Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli – Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022-2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nell’ambito del procedimento Prot. 15097/233pf21-22/GC/GR/blp e n. 0077/CFA/2022-2023, nei confronti del sig. Fabio Paratici e altri, all’esito del procedimento di revocazione ex art. 63 CGS FIGC, che ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione e, pertanto, ha revocato la propria pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27 maggio 2022 e, per l’effetto, nel respingere i reclami incidentali, ha accolto parzialmente il reclamo della Procura Federale FIGC avverso la decisione n. 0128/TFN/2021-2022 – Sezione Disciplinare – del 22 aprile 2022 ed ha irrogato, in parte qua, nei confronti di tutti i suddetti ricorrenti (Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli – Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio), la sanzione della inibizione temporanea di 8 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
– al R.G. ricorsi n. 19/2023, presentato, in data 28 febbraio 2023, dal sig. Maurizio Arrivabene contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022-2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nell’ambito del procedimento Prot. 15097/233pf21-22/GC/GR/blp e n. 0077/CFA/2022-2023, nei confronti del sig. Fabio Paratici e altri, all’esito del procedimento di revocazione ex art. 63 CGS FIGC, che ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione e, pertanto, ha revocato la propria pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27 maggio 2022 e, per l’effetto, nel respingere i reclami incidentali, ha accolto parzialmente il reclamo della Procura Federale FIGC avverso la decisione n. 0128/TFN/2021-2022 – Sezione Disciplinare – del 22 aprile 2022 ed ha irrogato, in parte qua, nei confronti del ricorrente, sig. Maurizio Arrivabene, la sanzione della inibizione temporanea di 24 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; visto l’atto di intervento ad adiuvandum, depositato, in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 13/2023, in data 28 febbraio 2023, dal sig. Cosimo Pulpito, in proprio, in qualità di tesserato tifoso “Membership” della F.C. Juventus S.p.A. – nonché in qualità di Presidente dell’Associazione “Juventus Club Taranto Gigi Buffon”; visto l’atto di intervento ad opponendum, depositato, in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 13/2023, in data 31 marzo 2023, dall’Associazione Club Napoli Maradona “L’Avvocato del D10S” e dal Codacons;
Juve, la parte finale del dispositivo del Coni
PQM Dichiara l’inammissibilità dell’atto di intervento ad adiuvandum, depositato, in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 13/2023, in data 28 febbraio 2023, dal sig. Cosimo Pulpito, in proprio, in qualità di tesserato tifoso “Membership” della F.C. Juventus S.p.A., nonché in qualità di Presidente dell’Associazione “Juventus Club Taranto Gigi Buffon”, e, altresì, dell’atto di intervento ad opponendum, depositato, in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 13/2023, in data 31 marzo 2023, dall’Associazione Club Napoli Maradona “L’Avvocato del D10S” e dal Codacons; Riuniti i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva; Rigetta i ricorsi iscritti al R.G. n. 14/2023 (Agnelli/FIGC e altri), al R.G. n. 15/2023 (Paratici/FIGC e altri), al R.G. n. 16/2023 (Cherubini/FIGC e altri) e al R.G. n. 19/2023 (Arrivabene/FIGC e altri). Accoglie i ricorsi iscritti al R.G. n. 17/2023 (Vellano/FIGC e altri), al R.G. n. 18/2023 (Nedved e altri/FIGC e altri) e al R.G. n. 13/2023 (Juventus/FIGC e altri), nei termini e nei limiti di cui in motivazione, e rinvia alla Corte Federale di Appello perché, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus F.C. S.p.A.Nulla per le spese. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 19 aprile 2023”. LEGGI TUTTO